Art. 2.
(Divieto di accanimento terapeutico).

      1. Il personale medico e sanitario adotta tutte le pratiche mediche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure.
      2. È tuttavia fatto divieto al medico di praticare l'accanimento terapeutico, inteso

 

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come ricorso ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. Il medico deve pertanto astenersi dall'ostinazione in trattamenti dai quali non si possa fondamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.
      3. Nei casi di cui al comma 2, il personale medico e sanitario può sospendere i trattamenti eventualmente indicati dai protocolli medici e che non risultano essere proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, prestando la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.
      4. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 3 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza.
      5. La valutazione dei casi clinici in cui procedere alla sospensione dei trattamenti di cui al comma 3 è rimessa alla discrezionalità del personale medico curante, che è tenuto a decidere secondo i princìpi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana.